Estratto: Procedura – PR AS 15   Gestione, compilazione, conservazione cartella clinica e altra documentazione sanitaria
 
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5.    CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIE A PERSONE ESTERNE ALL’ORGANIZZAZIONE
Il Direttore Sanitario è responsabile della cartella clinica in archivio e rilascia, agli aventi diritto, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati.
Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena visione e copia della cartella clinica e della restante documentazione sanitaria, ma non può farsi consegnare l’originale.
Il diritto di ricevere copia dei documenti sanitari spetta alla persona cui tali documenti sono intestati, ai suoi legittimi eredi, se è deceduta, agli esercenti la patria potestà se minore, al tutore se interdetta; spetta inoltre all’Autorità Giudiziaria ed agli enti sanitari pubblici.
La rivelazione illecita del contenuto della documentazione sanitaria configura il delitto di rivelazione del segreto.
Ciò premesso, la documentazione sanitaria può essere rilasciata:
  • al diretto interessato (degente, assistito);
  • al tutore o a chi esercita la patria potestà, in caso di minore o incapace (es. familiari, tutore – su esibizione del provvedimento giudiziario);
  • a persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante);
  • all’Autorità giudiziaria;
  • agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.);
  • a strutture sanitarie pubbliche e private per finalità istituzionali;
  • agli eredi legittimi (in grado di comprovare la loro qualità), con riserva per determinate notizie Documento  MO AA 423 (Autocertificazione per richiesta copia cartella clinica eredi defunto);
  • agli eredi testamentari che provino la loro posizione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
  • di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  • di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
In tali casi è comunque necessaria l’autorizzazione della Direzione Sanitaria per accertare il diritto del richiedente.
La richiesta di copia della cartella clinica o altra documentazione sanitaria, deve essere inoltrata:
  • Personalmente presso gli sportelli (Privato, convenzioni) utilizzando il MO AQI 30 – Richiesta documentazione sanitaria.
  • Tramite mail a: convenzioni.cr@figliesancamillo.it da parte di un degente o per delega di questo (secondo le modalità sopra descritte), assieme alla fotocopia del documento di riconoscimento.
Non si possono accettare richieste telefoniche di copia  della cartella clinica.
Richieste non conformi o incomplete riferite ai punti sopradescritti vanno visionate dalla Direzione Sanitaria.
Al fine di evitare la contraffazione della copia di cartella clinica rilasciata, su ogni pagina verrà riportato timbro e numero progressivo. Il Direttore Sanitario firmerà  in ultima pagina  “per  copia conforme all’originale”.
La copia della cartella clinica o di altra documentazione sanitaria, viene rilasciata all’interessato o al delegato con delega scritta firmata dall’avente diritto, fotocopia controfirmata del documento di riconoscimento dell’avente diritto o con delega notarile e il documento di riconoscimento.
Viene consegnata in busta chiusa a mano o spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
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